PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modalità di corresponsione
della retribuzione ai lavoratori).

      1. I datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori, ovvero ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

          a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore;

          b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale;

          c) emissione di assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Il requisito del comprovato impedimento si intende verificato allorché il delegato al pagamento sia il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

      2. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
      3. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 1 del presente articolo, si intendono tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o occasionale, ai sensi dell'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai contratti di lavoro

 

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instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni.
      4. La firma della busta paga apposta dal lavoratore non fa prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Art. 2.
(Obblighi dei datori di lavoro).

      1. In conformità a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il datore di lavoro o committente inserisce nella comunicazione obbligatoria, fatta al centro per l'impiego competente per territorio, gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che provvede al pagamento delle retribuzioni, ovvero una dichiarazione di tale istituto o ufficio che attesti l'attivazione del canale di pagamento a favore del lavoratore.
      2. L'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1 può essere annullato solo con trasmissione allo stesso di copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni del lavoratore, resa utilizzando il modulo predisposto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
      3. Il datore di lavoro o committente che trasferisce l'ordine di pagamento ad un altro istituto bancario, è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al lavoratore. Il trasferimento dell'ordine di pagamento non può comunque comportare ritardi nel pagamento della retribuzione.
      4. I centri per l'impiego provvedono a modificare la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1.

 

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Art. 3.
(Convenzione).

      1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentite le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa, con la quale sono individuati gli strumenti idonei a dare attuazione alla presente legge, fermo restando che da tali strumenti non devono derivare in alcun modo oneri, diretti o indiretti, per le imprese e per i lavoratori.
      2. Indipendentemente dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, le norme della presente legge diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.
(Datori di lavoro non titolari
di partita IVA).

      1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano ai datori di lavoro che non sono titolari di partita IVA e, in ogni caso, ai rapporti di lavoro di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, e successive modificazioni, nonché a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Il datore di lavoro o committente che vìola l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento

 

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di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
      2. Il datore di lavoro o committente che non comunica al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 2, comma 1, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro.
      3. Nel caso previsto dal comma 2, il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla direzione provinciale del lavoro, che procede alle verifiche conseguenti.